Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza
distinzione di origine, di cittadinanza, di religione – con le precedenze di cui alla l.r. n. 22/2003 e
s.m.i.:
a. i corpi di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b. i corpi di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la
propria residenza.
c. i corpi di persone decedute non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
d. i corpi di persone decedute che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei
cimiteri del Comune;
e. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i corpi di persone decedute
concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
f. i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
g. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;